Il 28 aprile si celebra la Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, nata per promuovere la prevenzione di ogni tipo di infortunio sul lavoro e di qualsiasi malattia professionale, ma anche per puntare i riflettori sul numero – ancora troppo elevato in ogni angolo del pianeta – di infortuni sul lavoro, malattie professionali e morti bianche. La Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro costituisce, inoltre, un’occasione per commemorare le persone che ogni anno perdono la vita – o rimangono gravemente ferite – a causa di un infortunio sul lavoro.

La nostra Costituzione prevede tre diritti inalienabili di ogni persona:

  • Il diritto alla salute;
  • Il diritto al lavoro;
  • La pari dignità sociale di tutti i cittadini.

La stessa Costituzione sancisce altresì che la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono non solo diritti fondamentali dell’individuo, ma anche interessi fondamentali della collettività. È per tale ragione che il Decreto legislativo 81/08 – il cosiddetto TUSL, acronimo che sta per Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – obbliga ogni lavoratore a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Risulta chiaro, pertanto, come la sicurezza sul lavoro e la salute del lavoratore rappresentino un interesse fondamentale della collettività, se solo si considerano gli altissimi costi umani, sociali ed economici che conseguono a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Prima di approfondire questi due concetti, desideriamo sottolineare come la sicurezza sul lavoro sia un obiettivo in continuo divenire, che si può raggiungere soltanto con una serie coordinata di attività volte a eliminare i rischi connessi al lavoro e che si può ottenere solamente quando l’ambiente lavorativo sia salubre e privo di rischi potenziali per l’incolumità dei lavoratori.

 

Cosa si intende per infortunio sul lavoro, malattia professionale e infortunio sul lavoro in itinere.

Chiarito, dunque, che la sicurezza sul lavoro costituisce la condizione necessaria ad assicurare al lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti, vediamo insieme cosa si intende per infortunio sul lavoro.

La legge definisce l’infortunio sul lavoro come l’evento che avviene, per la cosiddetta causa violenta, in occasione di lavoro – quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa – e dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Per causa violenta s’intende un’aggressione esterna breve e intensa che provoca le lesioni – e nei casi più gravi la morte – del lavoratore. Può essere causata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche. In sintesi, la causa violenta è ogni aggressione che dall’esterno danneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

La cosiddetta causa lenta è invece alla base delle malattie professionali. Con tale concetto ci si riferisce a un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo: tanto per fare un esempio, ti basti pensare al caso di un lavoratore che si ammali di tumore dopo aver inalato per anni delle esalazioni nocive, senza la protezione offerta da apposite mascherine o da sistemi di filtraggio dell’aria. La malattia professionale è, dunque, una patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa e che è dovuta all’esposizione nel tempo a dei fattori presenti nell’ambiente e nei luoghi in cui opera.

La legge, infine, protegge il lavoratore anche in caso di infortunio sul lavoro in itinere, ovverosia l’infortunio che può occorrergli durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, durante il normale percorso che deve fare per recarsi da un luogo di lavoro a un altro – in caso di rapporti di lavoro plurimi – oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, nell’eventualità in cui non esista una mensa aziendale.